Il nostro statuto

Articolo 1
La Confraternita è un associazione di fedeli laici, uomini e donne, rette in conformità ai canoni 298 - 320 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 2
La Confraternita, ha personalità giuridica nell'ambito della Chiesa, e, a norma delle vigenti disposizioni concordatarie, possono acquistare la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono essere iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale Civile e Penale competente per territorio.

Articolo 3
La Confraternita ha lo scopo di:
  • promuovere e sviluppare la formazione cristiana, morale e civile dei confratelli, con l'ascolto della Parola di Dio, una catechesi adeguata per un cammino di fede e di esperienza comunitaria, con la partecipazione ai divini Misteri e lo studio;
  • promuovere e curare la dignità delle celebrazioni liturgiche e il culto pubblico proprio di ciscuna Confraternita, sostenendo e rivitalizzando la religiosità popolare;
  • sviluppare la solidarietà umana e cristiana con opere di pietà e carità;
  • alla morte, provvedere alla sepoltura e al suffragio dei Confratelli e degli Associati secondo le norme stabilite nel regolamento di appilcazione.
Articolo 4
    La Confraternita collabora con il Vescovo, con il Parroco e con il Direttore Spirituale alla realizzazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana partecipando attivamente agli organismi di comunione ecclesiale esistenti sul territorio.

    Articolo 5
    Possono far parte di una confraternita i fedeli cattolici, uomini e donne, di schietti principi cristiani, di buona condotta morale che si impegnano a perseguire le finalità della medesima, rispettandone lo Statuto e le altre norme regolamentari. (A norma del canone 316, del Codice di Diritto Canonico, non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata).

    Articolo 6
    - Gli iscritti a una confraternita vengono chiamati Confratelli Effettivi è sono quelli che, avendo accettato le finalità della Confraternita, adempiono i doveri indicati nel successivo Art.9 indossano l'abito proprio di ciascuna Confraternita e, assolta la tassa di iscrizione, pagano la quota associativa annuale, per tutti gli anni della loro permanenza nel sodalizio. Essi hanno diritto di partecipazione all'Assemblea con voto deliberativo.
    - Il relativo elenco dei Confratelli Effettivi (uomini e donne) devono essere trascritti su un registro con relativa numerazione.
    Qui di seguito col termine "Confratelli" si intendono sempre i Confratelli e le Consorelle effettivi.
    Ogni Confraternita si impegni a studiare e promuovere le forme e modalità di partecipazione delle Consorelle alla vita e alle attività della Confraternita.

    Articolo 7
    La domanda d'ammissione, firmata dall'aspirante e corredata dai documenti prescritti (Certificati di Battesimo, di Cresima, di eventuale Matrimonio religioso), sarà indirizzata al Presidente e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
    Per l'ammissione dei minori di anni 18, la domanda dovrà essere firmata anche dal padre o dalla madre o da chi esercita la patria potestà.

    Articolo 8
    All'ammissione seguirà un periodo di preparazione, al termine del quale si celebrerà l'investitura, con la professione e la consegna dell'abito, che immette il Confratello nel pieno possesso dei propri diritti, I diritti, strettamente personali e non trasferibili, specificati nel regolamento di applicazione delle singole Confraternite, saranno riconosciuti all'aspirante che dovesse morire prima di aver emesso regolare professione, senza nessuna maggiorazione di prezzo.

    Articolo 9
    I Confratelli sono tenuti a:
    • Frequentare le riunioni formative e prendere parte alle assemblee del Sodalizio;
    • Partecipare alla Messa festiva e ai sacramenti;
    • condurre esemplare vita cristiana;
    • intervenire alle celebrazioni di culto proprie della Confraternita;
    • sostenere le iniziative di carità promosse della Confraternita;
    • osservare le direttive del Vescovo, del Direttore Spirituale e dei Responsabili della Confraternita;
    • versare la tassa d'iscrizione, la quota annuale fissata e aggiornata dal Consiglio Direttivo.
    Articolo 10
    I Confratelli hanno il diritto e il dovere di indossare l'abito nelle manifestazioni di Culto della Confraternita, nelle manifestazioni Diocesane quando previsto e in altre manifestazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
    E' proibito far indossare l'abito proprio della Confraternita agli Associati per la sepoltura o a persone non confratelli.

    Articolo 11
    I Confratelli che non rispettano le disposizioni statutarie, potranno essere passibili di ammonizione, di sospensione, e in casi particolarmente gravi di allontanamento.
    L'ammonizione e la sospensione possono essere comminate del Consiglio